Buongiorno,
il dover presentare una CILA, una CIL o una SCIA non dipendente dal fatto che Lei sia convivente o meno, bensì dalla tipologia di lavori che deve effettuare. La CIL è una comunicazione che deve essere effettuata nel caso di opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, che rientrano nelle opere di edilizia libera e che quindi non danno diritto ad alcun bonus.
La CILA invece viene utilizzata quando non servono SCIA o permesso di costruire.
La SCIA è obbligatoria nel caso di interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell'edificio, di restauro e risanamento. Il permesso a costruire invece serve nel caso in cui si inizino opere di nuova costruzione o nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia che portino l'edificio in tutto o in parte diverso dal precedente.
A questo punto quindi deve inquadrare bene la tipologia di lavoro che deve effettuare e verificare l'obbligo di presentazione di una SCIA o CILA.
Quanto al fatto di poter usufruire dell'agevolazione come convivente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate in materia stabilisce che "Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)".
Ricordi infine di effettuare i pagamenti mediante bonifici parlanti, di conservare la documentazione e di verificare che ci sia l'obbligo o meno di comunicare l'inizio dei lavori alla ASL di competenza.
Saluti