Detrazione climatizzatore: è valida con fatture separate per acquisto e installazione?
Entrambe le spese siano pagate con bonifico “parlante”;
Le fatture descrivano chiaramente che riguardano lo stesso intervento sull’immobile;
Vengano conservate, insieme alle ricevute dei bonifici, alla scheda tecnica dell’apparecchio, al certificato F-Gas dell’installatore e – se si sceglie l’Ecobonus – alla pratica ENEA inviata entro 90 giorni dalla fine lavori.
La normativa (art. 16-bis TUIR – “Bonus ristrutturazioni” o art. 14 DL 63/2013 – “Ecobonus”) richiede solo che le spese siano tracciate e riferibili all’intervento; non prescrive la confluenza in un’unica fattura. Questo principio è richiamato sia nelle guide dell’Agenzia delle Entrate dedicate ai bonus edilizi, dove si parla di «fatture o ricevute relative alle spese sostenute» senza ulteriori vincoli, sia negli articoli di approfondimento tecnici che confermano la possibilità di “due fatture distinte”.