L'articolo n 183 del d.l.n.152 del 3-4-2006, specifica che ogni elemento di cui il detentore intenda o debba obbligatoriamente disfarsi, deve essere da quest'ultimo correttamente smaltito o recuperato, svolgendo operazioni ben precise e permesse dalle norme vigenti.
Ma le regole sul trasporto rifiuti speciali vengono frequentemente aggiornate e un'importante novità nasce con la circolare num. 437 del 29 -5- 2015: il Comitato nazionale dell’Albo, specifica chiaramente che chiunque intenda occuparsi di eseguire trasporti di rifiuti speciali, deve necessariamente risultare iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, anche quando tali rifiuti siano stati accomunati a quelli urbani, ma non solo, infatti deve iscriversi a tale Albo anche chi raccoglie e trasporta i propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori a trenta chilogrammi o litri al giorno.
Le norme sui rifiuti speciali
L’iscrizione all’Albo deve essere effettuata nella relativa ed apposita categoria, che coincide con la '2-bis' stabilita dal Decreto Ministeriale Ambiente num.120 del 3-6-2014, mentre chi trasporta 'in conto proprio' un differente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi, devono invece risultare iscritti all’Albo gestori nella diversa categoria “5”. Le nuove norme stabiliscono anche che il controllo sulle dichiarazioni rese sia sempre più sistematico.
Inoltre, per quanto concerne le dichiarazioni, la circolare emanata ricorda che quando i rifiuti raggiungono significativi quantitativi, esiste l'obbligo di un loro tracciamento telematico.