Spostamento tramezzo tra taverna e garage: serve adeguare le altezze minime?

Donald B.

15/09/2025 17:10

Salve,
sto acquistando un’abitazione unifamiliare costruita a metà degli anni ’80, regolarmente accatastata e dotata di certificato di agibilità.

Il piano seminterrato comprende:

un garage con altezza interna di circa 2,10 m, regolarmente autorizzato all’epoca della costruzione;

una taverna adiacente, anch’essa con altezza di 2,10 m e conforme al titolo edilizio originario.

Attualmente, i due locali sono separati da un muro non portante. Vorrei spostare questo tramezzo di circa 15 cm per aumentare la larghezza del garage, attualmente insufficiente per la mia autovettura.

Il mio tecnico mi ha informato che l’intervento comporterebbe:

la presentazione di una CILA per manutenzione straordinaria;

l’aggiornamento catastale di entrambe le planimetrie (taverna e garage) tramite procedura DOCFA;

la dichiarazione delle nuove superfici e delle relative cubature.

Il mio dubbio riguarda gli aspetti normativi:

in questo caso è obbligatorio adeguare il garage ai requisiti attuali di altezza minima (oggi pari a circa 2,40 m)?

oppure vale la legittimità pregressa, dato che il locale esiste già e non cambia destinazione d’uso?

lo spostamento del muro, pur modificando la cubatura dei due locali, è da considerarsi “nuova costruzione” o “cambio di destinazione d’uso”, con conseguente obbligo di rispettare le altezze minime vigenti?

Chiedo gentilmente un chiarimento su questo punto per procedere in piena conformità normativa.

Grazie in anticipo per l’attenzione.

Risposte


  • Edilnet.it

    15/09/2025 17:44

    Salve Donald,

    in merito al suo caso, va fatta una distinzione importante tra legittimità pregressa e interventi che innescano nuovi obblighi normativi.

    Se il garage e la taverna sono stati costruiti e accatastati correttamente all'epoca, l’altezza interna di 2,10 m può ritenersi conforme in base alla normativa vigente al momento della costruzione. Questo principio di legittimità preesistente resta valido fintanto che non si effettua un cambio di destinazione d’uso o un intervento che configuri una nuova costruzione.

    Nel caso specifico, lo spostamento di un tramezzo non portante di circa 15 cm, finalizzato solo a riorganizzare lo spazio interno senza modificare la destinazione d’uso dei locali, non rappresenta una nuova costruzione né un cambio d’uso. Tuttavia, è corretto che venga presentata una CILA per manutenzione straordinaria e che venga aggiornato il catasto tramite DOCFA.

    Quindi:

    -non è necessario adeguare l’altezza a 2,40 m, poiché si tratta di locali già legittimati con altezze inferiori;

    -lo spostamento del muro non comporta l’obbligo di rispettare le altezze minime attuali, a patto che rimangano invariate le destinazioni d’uso.

    Naturalmente, si consiglia di avere conferma scritta dal tecnico incaricato e di confrontarsi con l’ufficio tecnico comunale per una valutazione definitiva, dato che alcune interpretazioni possono variare da comune a comune, soprattutto quando si interviene su spazi seminterrati.

    Se desidera ricevere fino a 4 preventivi gratuiti da tecnici e professionisti della sua zona per la gestione della pratica edilizia e catastale, può inviare una richiesta tramite Edilnet: le verranno messi in contatto solo esperti qualificati.

    Un saluto,
    Luca - Team Edilnet.it

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