Cosa è una Valutazione di Impatto Ambientale?
La Valutazione di Impatto Ambientale è uno strumento di natura tecnico-amministrativa. Il suo scopo è stimare, analizzare e descrivere i danni potenziali di un’opera nei confronti dell’ambiente. Dove per “ambiente” si intende l’insieme delle caratteristiche climatiche, del suolo e dell’aria di uno spazio più o meno circoscritto.
La Valutazione di Impatto Ambientale, altrimenti detta VIA, è uno strumento relativamente recente dell’ordinamento italiano. Benché sia normato a livello comunitario da una Direttiva del 1985, è stato introdotto in Italia solo nel 2006. Nello specifico, è stato introdotto con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006.
Lo strumento è molto complicato, poiché complicato è l’oggetto di interesse, ovvero l’insieme di conseguenze di un’opera sul contesto ambientale. Non è un caso, dunque, che la normativa sia molto precisa e, allo stesso tempo, complessa.
C’è da dire, poi, che molto raramente la Valutazione di Impatto Ambientale riguarda l’edilizia civile. Nella stragrande maggioranza dei casi, le opere “coperte” dalla VIA sono o pubbliche o di carattere industriale. La casistica più ingente comprende, in particolare, gli edifici industriali che svolgono attività di trasformazione dell’energia, di estrazione delle risorse e di sfruttamento del suolo.
Per via di un’assonanza in vero nemmeno marcata, la Valutazione Impatto Ambientale viene associata al concetto di vincolo ambientale. Si tratta, però, di due questioni diverse, e che attengono a segmenti dell’edilizia tutto sommato distanti.
Costo Valutazione di Impatto Ambientale
Prezzi medi applicati dalle aziende di consulenza ambientale
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Onorario del tecnico per una VIA |
413,00 € - 6.530,00 € |
Oneri per procedure VIA (sul valore dell'opera) |
0,5 per mille |
Oneri per verifica dell’assoggettabilità alla VIA (sul valore dell'opera) |
0,25 per mille (max 10.000,00 €) |
N.B.: I prezzi indicati per la realizzazione di una valutazione di impatto ambientale sono frutto di stime. Per conoscere i costi effettivi consigliamo di richiedere alcuni preventivi alle aziende specializzate in consulenza ambientale e redazione VIA.
Valutazione di Impatto Ambientale: quando è obbligatoria?
Una particolarità della Valutazione di Impatto Ambientale consiste nella presenza di due livelli di competenza. In alcuni casi, la competenza della materia va alle Regioni. In altri casi, tale competenza va direttamente allo Stato, attraverso l’azione del Ministero dell’Ambiente.
In linea di massima, la prima casistica riguarda gli edifici non direttamente connessi allo sfruttamento del territorio. La seconda casistica riguarda gli edifici che svolgono attività connesse all’energia e alle materie prime.
Ad ogni modo, la Valutazione di Impatto Ambientale è obbligatoria e sottoposta al giudizio del Ministero per le seguenti opere:
- Raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione che movimentano almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o derivati bituminosi.
- Progetti di centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o superiore a 300 MW.
- Centrali di energia idroelettrica con potenza superiore a 30 MW, dighe comprese.
- Impianti per l'estrazione, trattamento e trasformazione dell'amianto.
- Impianti termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza termica superiore a 150 MW.
- Impianti eolici per la produzione di energia (esclusi quelli marini) con potenza superiore a 30 MW.
- Elettrodotti con lunghezza superiore a 40 km.
- Acciaierie.
- Impianti chimici di carattere industriale che coinvolgono fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio.
- Pozzi finalizzati all’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
- Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con estrazioni superiori a 500 tonnellate al giorno e a 500.000 metri cub di gas naturale al giorno.
- Impianti eolici in mare.
- Stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
- Impianti geotermici.
- Attività di stoccaggio di petrolio, prodotti chimici e combustibili, gas naturali.
- Condotte atte al trasporto di gas, petrolio, prodotti chimici (diametro superiore a 800 mm e lunghezza superiore a 40 km).
- Progetti ferroviari per il traffico a grande distanza; aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza, autostrade e strade extraurbane principali.
- Parcheggi interrati di almeno 50.000 metri quadri, siti nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici o facenti parte dei siti UNESCO.
- Lavori sul litorale e porti che ospitino navi superiori a 1350 tonnellate e con un'estensione superiore a 10 ettari.
- Impianti destinati a raccogliere, regolare o accumulare le acque in modo stabile, di altezza superiore a 15 metri o con un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 metri cubi.
- Trivellazioni in profondità.
- Interporti per il trasporto merci e impianti di trasporto acqua interregionale.
- Stoccaggio di gas combustibile e di anidride carbonica in serbatoi sotterranei naturali.
- Industrie energetiche ed estrattive.
Queste, invece, sono le opere assoggettate all’obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale, ma di competenza delle Regioni.
- Edifici di trasformazione agricola.
- Fabbriche dell’industria energetica ed estrattiva.
- Fabbriche per la lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali.
- Fabbriche dell’industria dei prodotti alimentari.
- Fabbriche dell’industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta.
- Fabbriche dell’industria della gomma e delle materie plastiche.
- Infrastrutture: inclusi i villaggi turistici di superficie superiore a 50.000 metri quadri, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi o che occupano una superficie superiore ai 20.000 metri quadri, esclusi quelli siti all’interno centri abitati e parchi tematici di superficie.
Valutazione di Impatto Ambientale: la normativa
Le normative di riferimento sono due.
La prima è il Decreto Legislativo n. 152 del 2006. La seconda è il Decreto Legislativo n. 104 del 2017. Entrambi seguono a specifiche direttive comunitario. Nel primo caso, alla Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985. Nel secondo caso, alla Direttiva 2014/52/UE.
Il primo decreto ha letteralmente introdotto lo strumento della Valutazione Impatto Ambientale, disciplinando la materia in modo molto certosino, anche dal punto di vista delle procedure.
Il secondo decreto non ha aggiunto molto dal punto di vista sostanziale, capitolo delle obbligatorietà compreso, ma si è focalizzato sulle procedure. Nello specifico, esse sono state rese più snelle, uniformi e rapide.
Come viene realizzata una Valutazione di Impatto Ambientale?
La Valutazione di Impatto Ambientale prevede quattro fasi.
- Verifica dell’assoggettabilità, altrimenti detta “Screening”. In questa fase il tecnico verifica che realmente ci sia l’obbligo di assoggettamento alla valutazione.
- Studio dell’impatto, altrimenti detto “Scoping”. E’ la fase di valutazione vera e propria. Gli “strumenti” d’elezione sono costruzioni grafiche, immagini, parametri ambientali, oltre a tutta una serie di dispositivi con carattere diagnostico.
- Fase di valutazione, nel quale l’Ente prende in esame il caso, si pronuncia e comunica il risultato.
- Monitoraggio, che continua anche dopo la valutazione e ha lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti.
Valutazione di Impatto Ambientale: chi può farla?
La Valutazione di Impatto Ambientale è competenza del Ministero o delle Regioni. La redazione degli elaborati che devono essere passati al vaglio è competenza di un tecnico debitamente formato. Può essere un architetto piuttosto che un ingegnere, persino un geometra.
Tuttavia, deve aver svolto uno specifico percorso di formazione circa le procedure, l’analisi dei progetti, lo studio delle componenti progettuali e dei materiali.
Valutazione di Impatto Ambientale: quali i prezzi?
I prezzi sono estremamente variabili e per giunta compositi. Una voce è certamente l’onorario del tecnico, ma a pesare è anche è soprattutto l’insieme degli oneri economici da rendere all’Ente pubblico. Si parla, comunque, di svariate migliaia di euro.
- Onorario del tecnico: da 413,00 € a 6.530,00 €.
- Oneri per procedure: 0,5 per mille sul valore dell’opera.
- Oneri per verifica dell’assoggettabilità: 0,25 per mille sul valore dell’opera (max 10.000,00 €).
Valutazione di Impatto Ambientale: come risparmiare?
Ovviamente, l’unico modo per risparmiare è agire sull’onorario, in quanto gli altri oneri non sono soggetti a contrattazione.
Il metodo è sempre lo stesso: richiesta del preventivo a più tecnici, raccolta di feedback, verifica del rapporto qualità prezzo di ciascuna soluzione. Certo, non è un metodo comodo, anche perché richiede parecchio tempo e una certa attenzione.
Tuttavia, se vi appoggerete alle piattaforme di confronto preventivi come Edilnet potrete certamente ridurre i tempi e certamente risparmierete parecchia fatica.