TORRE DE' PASSERI (PESCARA)
Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
DECRETO -LEGGE 29 DICEMBRE 2023, N. 212
Misure urgenti alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONUS NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legee 19 maggio 2020, n. 34, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.
A valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inefriore al 60 per cento.
Il contributo di cui al comma 2 dell’art. 2 Decreto -Legge 29 dicembre 2023, n. 22, è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 22.
Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.