Francesco E.
Francesco E.
Serve l’attestato di conformità per le detrazioni del Bonus 110% in condominio?
vorrei sapere se è necessario disporre di un attestato di conformità per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste dal Bonus 110% in ambito condominiale.
Grazie.
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💬 Risposte
Nel 2025:
Altezza della detrazione:
La percentuale di detrazione si è ridotta al 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Zone sismiche:
Nelle zone colpite da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, il Superbonus continua a essere applicato al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Chi può usufruire del beneficio:
Il Superbonus è destinato a condomini, persone fisiche, Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS e altre organizzazioni.
Lavori ammissibili:
Gli interventi ammissibili includono riqualificazione energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e altri interventi sulle infrastrutture.
Modifiche successive:
Scadenze:
Il termine per sostenere le spese ammissibili è il 31 dicembre 2025, con alcune eccezioni per lavori già avviati o per specifici interventi nelle zone sismiche.
Limitazioni:
La misura è stata limitata in più occasioni, con riduzioni dell'aliquota e restrizioni ai soggetti beneficiari.
Cessione del credito e sconto in fattura:
In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione del credito a terzi (es. banche, intermediari finanziari) o per lo sconto in fattura.
Esempio: Se si sostengono 100.000€ di spese per lavori ammissibili, la detrazione fiscale è pari a 65.000€ (65% di 100.000€). In caso di cessione del credito, questa somma verrà trasferita all'intermediario finanziario, che la percepirà direttamente.
Per maggiori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di consultare i siti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate o dell' ENEA, oppure di rivolgersi a un professionista del settore.
Se sei un condomino e hai fatto i lavori per conto tuo devi avere aperto una CILA e tutti i lavori svolti devono essere stati rendicontati e registrati da un geometra abilitato il quale provvede a stilare tutte le documentazioni necessarie, gli impianti devono essere tutti certificati così come i materiali impiegati devono essere provvisti di idonea certificazione energetica.
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per gli interventi “trainanti” e “trainati” agevolati con il Superbonus 110 % in condominio non è richiesto un unico “attestato di conformità” generico, ma occorrono diversi documenti tecnici e amministrativi che attestino la regolarità delle opere e degli impianti. In particolare:
. Asseverazioni dei tecnici abilitati (ingegnere/architetto) che certificano il rispetto dei requisiti di legge (salto di due classi energetiche, massimali di spesa, congruità dei costi, sicurezza statica, ecc.).
. APE convenzionali ante e post intervento per dimostrare il miglioramento energetico dell’edificio.
. Dichiarazioni di conformità (o di rispondenza) degli impianti termici, idraulici ed elettrici realizzati o modificati, rilasciate dalle imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008.
. Collaudi/relazioni tecniche e, dove previsto, il certificato di collaudo statico.
. Visto di conformità fiscale del commercialista o CAF, che certifica la corretta sussistenza dei presupposti per la detrazione o per la cessione del credito.
Quindi, più che un singolo attestato, serve un corredo di asseverazioni e dichiarazioni specifiche per ciascun ambito (energetico, impiantistico, strutturale) che il condominio dovrà conservare e allegare alle pratiche ENEA e alla documentazione per l’Agenzia delle Entrate.
Se il condominio ha dubbi su quali documenti servano o su come reperirli, può essere utile affidarsi a un tecnico coordinatore del Superbonus che segua l’intero iter, dalla progettazione alla chiusura dei lavori.
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Un saluto,
Luca – Team Edilnet.it
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