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Renato D.

Renato D.

Foro scala nel soppalco: va detratto dal calcolo della superficie calpestabile?

Buongiorno,
sono architetto e devo presentare un accertamento di conformità per un soppalco realizzato nel soggiorno di un appartamento di 33 mq. Il soppalco, aperto sul locale, ha un’altezza sotto soppalco di 2,30 m (conforme) e un’altezza massima sul soppalco di 1,77 m sotto trave e minima di 1,50 m. La superficie lorda del soppalco è di circa 12,40 mq, ma il foro nel solaio per la scala occupa circa 1,60 mq, riducendo quindi lo spazio calpestabile a 10,80 mq.
Secondo il REC la superficie del soppalco non può superare 1/3 di quella del soggiorno; se il foro scala va detratto, il soppalco è sanabile, altrimenti no. Il regolamento non specifica chiaramente questo aspetto, perciò cerco esperienze o pareri di colleghi che abbiano affrontato casi simili.
Grazie,
Renato.
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Salve Renato,

generalmente, nell’applicazione del REC (Regolamento Edilizio Comunale), la superficie del soppalco da confrontare con il 1/3 della stanza è la superficie calpestabile effettiva, ossia quella su cui è possibile camminare. Di conseguenza:

Superficie lorda (12,40 mq): include anche il vano scala e non corrisponde alla zona percorribile.

Superficie calpestabile (12,40 mq − 1,60 mq del foro) = 10,80 mq: è quest’ultima che deve rispettare il vincolo del 1/3 (33 mq ÷ 3 ≃ 11 mq).

Poiché 10,80 mq < 11 mq, il tuo soppalco risulta sanabile secondo il REC.

Ti suggerisco comunque di verificare con l’ufficio tecnico comunale per conferma, in quanto alcuni regolamenti locali potrebbero avere indicazioni specifiche sul calcolo delle superfici.

Se ti serve supporto per la pratica di conformità o un sopralluogo tecnico, puoi richiedere fino a 4 preventivi gratuiti su Edilnet.it da colleghi professionisti e imprese nella tua zona.

Un saluto,
Luca – Team Edilnet.it
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